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Riforma degli interporti: approvata la nuova legge quadro

Il 31 ottobre 2025 è stata approvata in via definitiva la Legge quadro sugli interporti, che sostituisce la legge n. 240 del 1990 del settore logistico. La riforma introduce una nuova disciplina organica dell’interporto, riconosciuto come infrastruttura strategica di interesse nazionale e nodo centrale per lo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto merci. Gli interporti rappresentano infatti i principali punti di connessione tra diverse modalità di trasporto – strada e ferrovia – dove avviene il trasferimento delle merci dal camion al treno e viceversa.

Il provvedimento, composto da otto articoli, definisce le linee guida per la pianificazione, la gestione e il potenziamento del sistema interportuale nazionale.

Tra le principali novità:

  • istituzione del Comitato nazionale per l’intermodalità;
  • attribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del compito di censire gli interporti esistenti e approvare un Piano generale per l’intermodalità, da adottare entro un anno;
  • possibilità per i gestori di operare in regime privatistico, con facoltà di acquisire la proprietà delle aree;
  • limite massimo di 30 interporti, con priorità ai progetti ritenuti strategici per la rete nazionale.

La legge prevede inoltre il completamento delle infrastrutture TEN-T (Trans-European Transport Network) e stabilisce che gli interporti dovranno garantire collegamenti diretti con porti, aeroporti e principali arterie di comunicazione, includendo scali ferroviari idonei alla formazione e ricezione di treni intermodali completi o convenzionali. La parte pubblica – lo Stato, le Regioni e gli enti locali – non deterrà più la proprietà delle aree interportuali, che potranno essere acquisite da soggetti privati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà inoltre responsabile della distribuzione delle risorse e delle decisioni in materia di individuazione e pianificazione degli interporti, che non spetteranno più a Regioni o Città metropolitane.